Categoria: Attività professionale

Il titolo di Agrotecnico costituisce idoneo titolo professionale per le attività di commercio nel settore degli alimenti e delle bevande

Questo è il parere del Ministero dello Sviluppo Economico nel valutare il titolo professionale di “Agrotecnico” in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, nella parte in cui determina i requisiti necessari all’apertura di esercizi merceologici nel settore alimentare e nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le competenze dell’Agrotecnico

LE PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI DELL’AGROTECNICO E DELL’AGROTECNICO LAUREATOCon l’entrata in vigore della legge 5 marzo 1991, n. 91, il titolo di Agrotecnico è divenuto titolo professionale e di esso si possono fregiare solo gli iscritti nell’Albo ai quali sono consentite le seguenti attività: – La direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (art. 10, comma 1, lettera a, legge 5 marzo 1991, n. 91).– La direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende,…

Il Codice Deontologico

Il presente Codice deontologico, approvato il giorno 8 luglio 2000 dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici ai sensi, dell’art. 4 comma 6, della legge 5 marzo 1999, n. 91, rappresenta una raccolta di norme d’etica professionale, intesa come filosofia della pratica o come dottrina del comportamento, capace di aiutare i singoli Agrotecnici a trovare risposte ai molti problemi che accompagnano lo svolgimento della loro attività professionale. ART. 1CODICE DEONTOLOGICO1. Il Codice deontologico della professione di Agrotecnico costituisce l’insieme dei principi e delle regole etiche alle quali ogni professionista deve attenersi nell’esercizio della propria attività.2. L’inosservanza delle presenti prescrizioni costituisce…

Il Titolo di Agrotecnico

Il titolo di Agrotecnico è stato istituito con la legge 27 ottobre 1969, n. 754, al fine di promuovere la nascita di una figura di tecnico intermedio particolarmente esperto sotto il profilo socio-economico e gestionale.A seguito di tale legge gli Istituti Professionali di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente divennero Istituti superiori di secondo grado ad indirizzo agrario con corso di studi quinquennali ed esame di maturità finale.Il diploma di Agrotecnico da essi rilasciato consentì l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, alle Scuole dirette a fini speciali o altri corsi di diploma universitario.Con tale legge, il legislatore sancì, inoltre, l’equipollenza tra…

L’Attività di Agrotecnico

Per svolgere alcune attività professionali, cosiddette intellettuali, è necessario, nell’ordinamento italiano, essere iscritti in appositi e specifici Albi o elenchi (Art. 2229 del Cod. Civile).Gli Agrotecnici dispongono di un proprio Albo professionale (istituito con la legge 6 giugno 1986, n. 251; successivamente modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91) e solo coloro i quali sono iscritti in detto Albo possono svolgere l’attività libero professionale di Agrotecnico.Tutti coloro i quali svolgono l’attività professionale di Agrotecnico senza la previa iscrizione nell’Albo commettono il reato penale di cui all’Art. 348 del Codice Penale (Abusivo esercizio di una professione).