Categoria: Attività professionale

Il titolo di Agrotecnico costituisce idoneo titolo professionale per le attività di commercio nel settore degli alimenti e delle bevande

Questo è il parere del Ministero dello Sviluppo Economico nel valutare il titolo professionale di “Agrotecnico” in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, nella parte in cui determina i requisiti necessari all’apertura di esercizi merceologici nel settore alimentare e nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L’Attività di Agrotecnico

Per svolgere alcune attività professionali, cosiddette intellettuali, è necessario, nell’ordinamento italiano, essere iscritti in appositi e specifici Albi o elenchi (Art. 2229 del Cod. Civile).Gli Agrotecnici dispongono di un proprio Albo professionale (istituito con la legge 6 giugno 1986, n. 251; successivamente modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91) e solo coloro i quali sono iscritti in detto Albo possono svolgere l’attività libero professionale di Agrotecnico.Tutti coloro i quali svolgono l’attività professionale di Agrotecnico senza la previa iscrizione nell’Albo commettono il reato penale di cui all’Art. 348 del Codice Penale (Abusivo esercizio di una professione).

Le competenze dell’Agrotecnico

LE PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI DELL’AGROTECNICO E DELL’AGROTECNICO LAUREATOCon l’entrata in vigore della legge 5 marzo 1991, n. 91, il titolo di Agrotecnico è divenuto titolo professionale e di esso si possono fregiare solo gli iscritti nell’Albo ai quali sono consentite le seguenti attività: – La direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (art. 10, comma 1, lettera a, legge 5 marzo 1991, n. 91).– La direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende,…

Il Codice Deontologico

Il presente Codice deontologico, approvato il giorno 8 luglio 2000 dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici ai sensi, dell’art. 4 comma 6, della legge 5 marzo 1999, n. 91, rappresenta una raccolta di norme d’etica professionale, intesa come filosofia della pratica o come dottrina del comportamento, capace di aiutare i singoli Agrotecnici a trovare risposte ai molti problemi che accompagnano lo svolgimento della loro attività professionale. ART. 1CODICE DEONTOLOGICO1. Il Codice deontologico della professione di Agrotecnico costituisce l’insieme dei principi e delle regole etiche alle quali ogni professionista deve attenersi nell’esercizio della propria attività.2. L’inosservanza delle presenti prescrizioni costituisce…

Il Titolo di Agrotecnico

Il titolo di Agrotecnico è stato istituito con la legge 27 ottobre 1969, n. 754, al fine di promuovere la nascita di una figura di tecnico intermedio particolarmente esperto sotto il profilo socio-economico e gestionale.A seguito di tale legge gli Istituti Professionali di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente divennero Istituti superiori di secondo grado ad indirizzo agrario con corso di studi quinquennali ed esame di maturità finale.Il diploma di Agrotecnico da essi rilasciato consentì l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, alle Scuole dirette a fini speciali o altri corsi di diploma universitario.Con tale legge, il legislatore sancì, inoltre, l’equipollenza tra…