Le competenze dell’Agrotecnico
LE PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI DELL’AGROTECNICO E DELL’AGROTECNICO LAUREATO
Con l’entrata in vigore della legge 5 marzo 1991, n. 91, il titolo di Agrotecnico è divenuto titolo professionale e di esso si possono fregiare solo gli iscritti nell’Albo ai quali sono consentite le seguenti attività:
– La direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (art. 10, comma 1, lettera a, legge 5 marzo 1991, n. 91).
– La direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende (art. 10, comma 1, lettera b, legge n. 91/91).
– La consulenza del lavoro nelle aziende agricole ed in particolare le dichiarazioni e comunicazioni relative all’assunzione di personale (art. 10, comma 1, lettera b, legge n. 91/91 ed art. 9-bis, comma 6, legge 28 novembre 1996, n. 608).
– La tenuta del “Registro di impresa agricola” ai fini dell’assunzione di manodopera nelle imprese agricole (art. 9-quater, comma 13, legge n. 608/96).
– L’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari (art. 10, comma 1, lettera c, legge n. 91/91) nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario (art. 26, comma 2-bis, legge n. 31/2008); e di conseguenza: · la predisposizione di piani di miglioramento fondiario ai sensi di tutti i Regolamenti dell’Unione Europea e delle attuali leggi regionali.
– L’assistenza alla stipulazione dei contratti agrari, (art. 10, comma 1, lettera d, della legge n. 91/91) e di conseguenza: · l’assistenza nei patti in deroga di cui alla legge n. 203/82.
– La formulazione e l’analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario (art. 10, comma 1, lettera e, legge n. 91/91).
– La rappresentanza della propria clientela presso le Commissioni tributarie nelle controversie con il fisco (art. 12, comma 2, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
– L’assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata (art. 10, comma 1, lettera g, legge n. 91/91).
– La curatela di aziende agrarie e zootecniche (art. 10, comma 1, lettera h, legge n. 91/91) e di conseguenza: · le attività relative alla consegna e riconsegna delle aziende e le attività connesse.
– La direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane (art. 10, comma 1, lettera i, legge n. 91/91), e di conseguenza: · tutte le questioni relative alla gestione del verde pubblico, degli spazi verdi, ecc..
– Le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici (art. 10, comma 1, lettera l, legge n. 91/91).
– L’assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati (art. 10, lettera m, legge n. 91/91) nella sua più ampia accezione, e precisamente: · l’assistenza agli imprenditori agricoli in tutte le controversie con i terzi per espropri, indennità servitù, ecc.; · l’assistenza nei rapporti con gli Enti pubblici e gli istituti di credito nella erogazione di pubbliche provvidenze; · l’assistenza nella commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.
– La formulazione di piani per lo smaltimento e l’utilizzo delle acque reflue di vegetazione (art. 3, comma 1, legge 11 novembre 1996, n. 574), e di conseguenza: · la competenza nella formulazione di tutti i piani per lo smaltimento delle deiezioni zootecniche (vedi anche le specifiche leggi regionali).
– La certificazione delle produzioni vivaistiche (vedi specifiche leggi regionali).
– La predisposizione dei piani di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626).
– La predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP-HAZARD Analysis Critical Control Point) – D. Lgs. n. 155/97; l’iscrizione all’Albo consente inoltre l’automatica acquisizione della qualifica di “alimentarista” e l’esenzione dai corsi regionali di formazione.
– La predisposizione dei piani di sicurezza nei cantieri mobili di lavoro nel settore edilizio (D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 così come modificato dal D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528).
– La rilevazione dei dati statistici (art. 10, comma 1, lettera f, legge n. 91/91); e di conseguenza: · la preferenza nelle attività di rilevamento redatte nel settore agricolo (censimenti ISTAT regionali, ecc.), così come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2000, n. 197, art. 10.
– Le attività catastali in genere ed i tipi di frazionamento (art. 1, legge 26.6.1990 n. 165 ed art. 145, comma 96, legge 23.12.2000, n. 388 ed art. 26, comma 7-ter, legge 28.02.2008 n. 31).
– L’invio telematico delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP (D.M. Finanze 19.4.2001).
– Il rilascio di certificati di prevenzione incendi (ai sensi del disposto combinato della legge 7 dicembre 1984 e del D.M. 27 aprile 2005).
ATTIVITA’ PERITALI NEL SETTORE AGRICOLO
L’Agrotecnico può svolgere le seguenti attività peritali nel settore agricolo:
– danni da selvaggina alle colture agricole;
– danni da avversità atmosferiche alle colture agricole, anche nell’ambito dei contratti di assicurazione agevolata;
– danni prodotti dell’improprio od errato uso di prodotti fitosanitari;
– danni derivanti alle colture dal pascolamento libero di bestiame brado;
– le stime di immobili agricoli e loro pertinenze;
– le stime di immobili anche civili, quali “periti di fondi chiusi immobiliari” (ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dalla legge 29 novembre 1995, n. 503);
– le stime e valutazioni di idoneità tecnica degli impianti di lavorazione e condizionamento dei prodotti ortofrutticoli (D.M. Agricoltura 2 giugno 1995, n. 393, art. 3);
– le stime di terreni agricoli e di terreni edificabili (art. 6, legge 28.12.2001, n. 448).
– le perizie giurate di immobili ai fini di garanzia (Art. 1, c. 144 legge 24 dicembre 2007, n. 244 così come interpretato dalla risoluzione n. 10/DF, prot. n. 2888 del 3 aprile 2008 della Direzione Legislazione Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
– I progetti e le pratiche relative di cui al Reg. CEE n. 2078/92 (agricoltura bio-compatibile).
– I piani e progetti in materia di forestazione, anche di cui al Reg. CEE n. 2080/92 (con i limiti dettati dalla giurisprudenza interpretativa).