L’Attività di Agrotecnico

L’Attività di Agrotecnico

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Per svolgere alcune attività professionali, cosiddette intellettuali, è necessario, nell’ordinamento italiano, essere iscritti in appositi e specifici Albi o elenchi (Art. 2229 del Cod. Civile).
Gli Agrotecnici dispongono di un proprio Albo professionale (istituito con la legge 6 giugno 1986, n. 251; successivamente modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91) e solo coloro i quali sono iscritti in detto Albo possono svolgere l’attività libero professionale di Agrotecnico.
Tutti coloro i quali svolgono l’attività professionale di Agrotecnico senza la previa iscrizione nell’Albo commettono il reato penale di cui all’Art. 348 del Codice Penale (Abusivo esercizio di una professione).