Il titolo di Agrotecnico costituisce idoneo titolo professionale per le attività di commercio nel settore degli alimenti e delle bevande
Questo è il parere del Ministero dello Sviluppo Economico nel valutare il titolo professionale di “Agrotecnico” in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, nella parte in cui determina i requisiti necessari all’apertura di esercizi merceologici nel settore alimentare e nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La norma citata, anche in attuazione della Direttiva Comunitaria 2006/123/CE, obbliga chi voglia intraprendere una delle descritte attività, a frequentare uno specifico corso professionale per il commercio e per la preparazione e/o la somministrazione degli alimenti istituito dalle Regioni.
Da tale obbligo sono invece esentati gli Agrotecnici avendo il Ministero dello Sviluppo Economico riscontrato la loro idoneità alla luce del percorso formativo da loro seguito; il riconoscimento riguarda sia il titolo di studio di “agrotecnico” che i titoli professionali di “Agrotecnico” e di “Agrotecnico laureato”, che si conseguono con il superamento dell’esame di Stato abilitante e l’iscrizione nell’Albo professionale.
Comunicato Collegio Nazionale Agrotecnici – 17 gennaio 2011
