Pagamento tramite introduzione delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione.
Si comunica che a partire da giovedì 30 giugno u.s. è scattata l’applicazione di sanzioni per gli operatori economici, compresi i liberi professionisti, che non accettano pagamenti mediante il POS (cioè pagamenti mediante carte di debito, di credito o prepagate).Come si ricorderà l’obbligo di POS per i professionisti è stato introdotto a decorrere dal30 giugno 2014, dall’art. 15 comma 4 dalla legge n. 221/2012 in materia di “Misure urgenti per la crescita del Paese” che recita:“4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. ”senza tuttavia prevedere, sino ad oggi, l’applicazione di sanzioni per chi non accettava pagamenti elettronici; la novità pertanto è l’introduzione delle seguenti sanzioni, per chi rifiuta un pagamento con strumenti elettronici:- 30 euro di sanzione base;- ed inoltre, il 4% del valore della transazione rifiutata; non è prevista per i trasgressori la possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta. E’ a carico del cliente l’onere di denunciare alle autorità (il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione) l’inosservanza da parte degli esercenti delle disposizioni in materia di pagamento elettronico. L’unico caso in cui la sanzione non scatterà sarà quello di “oggettiva impossibilità tecnica”, di natura temporanea, a ricevere pagamenti via POS (ad esempio, per problemi di connessione ad internet, ecc.).La misura segue una sua logica ed è certamente adatta per le attività economiche con molti pagamenti giornalieri di ridotto importo (tipicamente, tutte quelle al dettaglio) e tuttavia pare particolarmente onerosa -e nei fatti inutile- per i liberi professionisti che producono un numero limitato di fatture nell’anno, di importo significativo, che sono pagate con bonifico bancario; in tutti questi casi la tracciabilità dei flussi finanziari è garantita ed il nuovo obbligo nulla cambia, salvo il fatto che il professionista deve assumersene il costo. Questa specificità dei professionisti poteva ben essere riconosciuta nella norma che ha introdotto le sanzioni, ma non è stato fatto, così come si è persa l’occasione per aggiornare il ventaglio dei sistemi di pagamento elettronici (quelli previsti dalla legge n. 221/2012 sono ormai troppo risalenti) comprendendo, insieme al POS, quei sistemi che si avvalgono di servizi di geolocalizzazione (come ad esempio Satispay) ovvero i servizi di home-banking con bonifico immediato spesso utilizzati negli studi professionali. Ad ogni buon conto la disposizione è operativa, nei termini indicati, e tutti i professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati sono tenuti ad osservarla; i Presidenti dei Collegi in indirizzo vorranno pertanto divulgare l’informativa ai propri iscritti esercenti la libera professione.
Fonte: Collegio Nazionale Agrotecnici
