PEC obbligatoria per gli Agrotecnici che ricoprono il ruolo di CTU
Si comunica che l’art. 16 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, relativo alla “Giustizia digitale” ha introdotto l’obbligatorietà della trasmissione per via telematica tramite PEC-Posta Elettronica Certificata delle notifiche e comunicazioni nell’ambito dei processi civili.
In particolare l’art. 16 comma 4 prevede che nell’ambito dei procedimenti civili tutte le comunicazioni e le notificazioni a cura delle Cancellerie dei Tribunali siano effettuate alle parti (ed anche ai destinatari diversi dai difensori, come i consulenti d’ufficio) esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, risultanti dai pubblici elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni.
Tale disposizione normativa interessa direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che ricoprono il ruolo di CTU-Consulente Tecnico d’Ufficio presso i Tribunali e le Corti d’Appello in quanto, quali liberi professionisti, sono tenuti a munirsi di indirizzo PEC al quale verranno inviate da parte delle cancellerie dei tribunali tutte le comunicazioni e notificazioni relative ai procedimenti pendenti, nell’ambito dei quali rivestono il ruolo di ausiliari del Giudice.
Si evidenzia che, per i professionisti che non comunicano l’indirizzo di posta elettronica le notificazioni e comunicazioni a loro destinate saranno eseguite esclusivamente tramite deposito nella Cancelleria del Tribunale, dove gli interessati dovranno personalmente recarsi per ritirarle, senza che peraltro vengano informati dell’eventuale deposito.
Tutti gli Agrotecnici che ricoprono il ruolo di CTU sono pertanto invitati a comunicare ai Tribunali ed alle Corti di Appello, ove operano, il proprio indirizzo PEC ed il proprio Codice Fiscale.
Si ricorda che gli iscritti all’Albo possono attivare gratuitamente una casella PEC seguendo la procedura QUI descritta.
FONTE: Collegio Nazionale Agrotecnici