L’INPS conferma la competenza degli Agrotecnici nella Consulenza del Lavoro.

L’INPS conferma la competenza degli Agrotecnici nella Consulenza del Lavoro.

Logo INPSL’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha emanato la Circolare n. 28/2011 con la quale vengono forniti criteri operativi ed individuati i soggetti abilitati (restringendo notevolmente la platea) alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.

Nel solco del progressivo processo di informatizzazione che l’INPS ha intrapreso negli ultimi anni, con questa ultima Circolare è stato ridefinito l’elenco dei professionisti che possono essere delegati ad operare telematicamente per lo svolgimento di tutti gli adempimenti contributivi; tra questi, per ciò che concerne i datori di lavoro agricoli, vengono ricompresi anche gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, in tal modo ribadendo la loro competenza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale del settore di riferimento.

Si tratta di una importante conferma, nel segno della continuità, che riprende i concetti della  recedente Circolare INPS n. 45 del 7 aprile 2008, con la quale l’Istituto di Previdenza aveva integrato l’elenco dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica per conto dei datori di lavoro agricoli delle Denunce Aziendali (DA) e delle Denunce trimestrali (DMAG), inizialmente ristretta ai soli soggetti di cui alla legge n. 12 del 11 gennaio 1979 (Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori commercialisti ed Esperti contabili). La ribadita competenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in materia di consulenza del lavoro agricolo è ancor più significativa in considerazione del fatto che l’INPS, con la citata Circolare n. 28/2011, ha escluso molti altri soggetti, ed in particolare tutti coloro che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale (quali tributaristi, consulenti fiscali e revisori contabili).

La novità contenuta nella richiamata Circolare INPS riguarda sostanzialmente il fatto che i professionisti abilitati, per operare in nome e per conto del datore di lavoro delegante dovranno essere in possesso di apposita delega resa per iscritto dal delegante che dovrà essere validata una volta sottoscritta dal datore di lavoro e conservata dal professionista delegato per cinque anni. Per compilare il modulo di delega il professionista dovrà preventivamente essere in possesso del codice PIN rilasciato dall’INPS e quindi scaricare l’applicazione nel sito internet dell’INPS (Sezione – “Servizi per le aziende e i consulenti”). I professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, già in possesso del Codice PIN, potranno pertanto continuare ad operare con quello già in uso.

Il sistema delle deleghe entrerà a pieno regime a partire dalle denunce contributive per il periodo di
paga relativo al prossimo mese di aprile.

Visualizza la Circolare INPS n. 28 dell’ 8/2/2011

Fonte-Autore: Collegio Nazionale degli Agrotecnici