PEC – Posta Elettronica certificata

PEC – Posta Elettronica certificata

Com’è noto l’art. 16 del decreto-legge 29.11.2008 n. 185 (poi convertito legge n. 2/2009) prevede che entro il 29 novembre 2009 tutti i liberi professionisti iscritti negli Albi sono obbligati a dotarsi di una casella PEC.

Va tuttavia segnalato come la legge non preveda sanzioni per chi non ottempera nel termine, il quale deve dunque ritenersi di carattere “ordinatorio” (e non “perentorio”).
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si è inizialmente posto il problema di capire a quali soggetti la legge facesse riferimento, se cioè:
– tutti gli iscritti negli Albi professionali;
– oppure solo gli iscritti che svolgono effettivamente l’attività libero-professionale;
questa seconda ipotesi pareva essere la più corretta, infatti non sembrava avere senso obbligare un soggetto che -non svolgendo libera-professione- non ha particolari occasioni di dialogo con la PP.AA. a dotarsi di una casella PEC che, sostanzialmente, non utilizzerebbe; oltre a ciò si consideri che vi è una larga parte di iscritti negli Albi (in particolare nelle professioni sanitarie) che sono pubblici dipendenti e pertanto (salvo i casi di deroghe) non possono svolgere attività liberoprofessionale.

Sul punto venivano quindi interpellati i Ministeri competenti, con i seguenti risultati:
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 9.9.2009 conveniva con l’interpretazione del Collegio Nazionale, di obbligare alla PEC solo coloro che effettivamente esercitano l’attività libero-professionale;
– il Ministero per la Semplificazione Normativa, con nota n. 0002244 in data 26.10.2009, conveniva anch’esso di riservare l’obbligo della PEC ai soli esercenti l’attività liberoprofessionale;
– il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, al contrario, non conveniva con la soluzione prospettata, sostenendo la tesi dell’obbligo indiscriminato di adozione della PEC;
ci si è dunque trovati innanzi all’assurda situazione che il terzo Ministero interpellato ha sconfessato gli altri due, sostenendo l’esatto contrario.

A questo punto, preso atto dell’evidente situazione di confusione sul problema, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha deciso di seguire la più prudente delle soluzioni, offrendo a tutti gli iscritti nell’Albo una casella di PEC gratuita, avviando le procedure per la individuazione del miglior Gestore.
Tali procedure sono attualmente in corso e si concluderanno entro il corrente mese.
E’ peraltro evidente che poi occorrerà altro tempo per assegnare la PEC ai singoli iscritti che le vorranno, ma ciò non costituisce un problema, sia perché -come detto- non sono previste sanzioni nel caso di superamento del termine di legge e sia perché questo nostro ritardo deriva dallo stato confusionale dei Ministeri interpellati, che si sono contraddetti gli uni con gli altri.

Come si devono comportare gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

1. Se hanno già provveduto a dotarsi di una propria casella di PEC, devono comunicarla al rispettivo Collegio provinciale di appartenenza.
2. Se intendono dotarsi di una casella PEC entro il 29 novembre 2009 possono avvalersi di uno qualunque dei Gestori autorizzati presenti sul mercato, avendo sempre cura di comunicare l’indirizzo elettronico al proprio Collegio provinciale di appartenenza.
3. Se intendono avvalersi della casella PEC loro offerta dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, dovranno attendere la pubblicazione dello specifico “AVVISO”, che avverrà sia attraverso la rivista “L’AGROTECNICO OGGI” che il sito internet www.agrotecnici.it.

Informazioni anche presso tutti i 61 Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

 

 

 


FONTE:
– Comunicato Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati – ROMA, 13 novembre 2009.
– CNA 4995 14/11/2009