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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 luglio 1987, n. 369

Fissazione della data per l'inizio del funzionamento dei consigli dei collegi degli agrotecnici.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-9-1987

Art. 1

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, relativa alla "Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici";
Rilevata la necessità di fissare la data in cui i consigli dei collegi degli agrotecnici debbono iniziare il loro funzionamento, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della citata legge;

Decreta:

La data per l'inizio del funzionamento dei consigli dei collegi degli agrotecnici, di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 6 giugno 1986, n. 251, è fissata al 15 novembre 1987.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 luglio 1987

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 luglio 1987 Il Ministro: ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1987

Registro n. 37 Giustizia, foglio n. 147

NOTE

Nota al dispositivo:
Il testo dell'art. 14 della legge n. 251/1986 è il seguente:
"Art. 14. - Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'albo degli agrotecnici, in base alla domanda che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.
Trascorso tale periodo, entro trenta giorni, il Ministro di grazia e giustizia stabilirà, con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dei collegi.
Sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'albo rimane al presidente del tribunale, che deciderà in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'albo, secondo i criteri espressi nella presente legge".